«Chiunque [...] maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione [...].».
Nel diritto penale italiano, il delitto di maltrattamenti contro familiari o conviventi è disciplinato dall'art. 572 del codice penale. Dopo la riforma introdotta con la legge n. 172 del 1º ottobre 2012 tale articolo punisce con la reclusione da due a sei anni chi, fuori dei casi indicati nell'art. 571 c.p., maltratta una persona della famiglia o comunque convivente o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte. Se dai maltrattamenti deriva una lesione personale grave si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima si applica la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte si applica la reclusione da dodici a ventiquattro anni. Si tratta di un reato abituale (per il quale l'autore deve compiere più comportamenti maltrattanti) e doloso (l'autore, quindi, deve intenzionalmente maltrattare la vittima). Nel caso in cui invece il ricevente dei maltrattamenti abbia meno di quattordici anni, allora la reclusione è aumentata a discrezione dell’autorità giudiziaria.
Il reato è perseguibile d'ufficio.
Note
Bibliografia
- Carlo Colesanti e Lorena Lunardi, Il maltrattamento del minore. Aspetti medico-legali, giuridici e sociali, Milano, Giuffrè, 1995, ISBN 978-88-140-5448-8.
- Monica Mazza, Maltrattamenti ed abuso dei mezzi di correzione, in Enciclopedia Giuridica, vol. 14, Roma, Treccani, 1990.
- Pietro Semeraro, La tipicità nei maltrattamenti contro familiari e conviventi, Roma, Cassazione Penale, 2020.
Collegamenti esterni
- Maltrattamenti contro familiari e conviventi, su diritto24.ilsole24ore.com.
- Elemento soggettivo del reato di maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.) - E’ reato usare la violenza per educare i figli. - Anche il disprezzo nei confronti del coniuge integra il reato di cui all'art. 572 c.p..
- https://sosmaltrattamenti.it/2018/04/10/art-572-codice-penale-applicazione-e-quali-sono-le-pene-previste-in-caso-di-maltrattamenti/

